Pulizia_sentieri - MotoClubGiaveno

Vai ai contenuti

Menu principale:

Pulizia_sentieri

Foto > 2014

NON SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO
Grazie al MOTOCLUBGIAVENO
Il Motoclubgiaveno,oltre all'organizzazione di eventi motoristici ,si occupa anche di aspetti sociali quali la manutenzione e cura del notro territorio.Attività come il mantenimento funzionale dei  sentieri, opere di contenimento ,ripristino di argini e smottamenti, frane, sono eseguite quotidianamente dai soci e volontari del motoclub.
Agli operatori è quindi richiesta una certa flessibilità professionale e un bagaglio di competenze relativamente ampio, dovendo dedicarsi contemporaneamente ad attività diverse e complementari come la pratica motociclistica del trial ed il proprio lavoro quotidiano. Questo  tempo viene dedicato  senza scopo di lucro e senza qualsiasi compenso se non la soddisfazione di compiere un atto di favore verso chi usa i sentieri e le mulattiere. Spesso la gente giudica il motociclista trialista come un intruso che rovina e inquina l’ambiente ma al contrario deve sapere che se i sentieri esistono ancora e sono percorribili questo e’ grazie all'opera anche dei trialisti del Motoclubgiaveno come testimoniano queste foto. Un grazie ai volontari del motoclubgiaveno per il lavoro svolto fin d’ora.
Soci e non del MOTOCLUBGIAVENO non abbiate paura a pulire e tagliare rami nei sentieri seguite le norme MA TAGLIATE QUELLO CHE INGOMBRA
La normativa Regionale parla chiaro:
Art. 15.
(Potatura e capitozzatura in bosco)
1. Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione Le potature e il
taglio di singole piante finalizzati al mantenimento della fruibilità di sentieri, aree attrezzate,
viabilità, vie di esbosco, possono essere effettuate in qualunque stagione,
2. La potatura dei rami verdi può essere praticata non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante.
Art. 16.
(Ripuliture nei boschi)
1. Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve essere trattato
secondo le disposizioni di cui all’articolo 33 e le operazioni di ripulitura devono essere condottesenza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

Art. 41.
(Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)
1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o
abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:
a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o
tramarratura;
b) per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione
naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione
artificiale.
2. Il materiale legnoso di risulta privo di interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, nel
rispetto di quanto disposto all’articolo 33.
3. In considerazione della gravità dei danni, della destinazione del bosco a funzioni di protezione
diretta o fruizione pubblica, della sua dislocazione in aree protette o siti della rete Natura 2000 e
della passività economica delle operazioni di ripristino, la Regione può partecipare all’esecuzione
dell’intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell’ambito dei piani
d’intervento straordinari di cui all’articolo 17, comma 2 della l.r. n. 4/2009, oppure eseguire
l’intervento con l’ausilio delle squadre di operai forestali regionali.
4. La Regione interviene direttamente finanziando in tutto o in parte i lavori di ripristino mediante
la concessione di un contributo economico, nell’ambito dei piani d’intervento straordinari di cui
all’articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009.
5. In applicazione dell’articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009, la Regione può eseguire in economia
interventi di ripristino e ricostituzione di aree forestali gravemente danneggiate.
1. Per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,50 ettari, per proprietà non
contigue e per anno e per tagli di piante di alto fusto fino a dieci esemplari per uso famigliare, non è
obbligatoria la comunicazione semplice.
2. Indipendentemente dall’estensione dell’intervento non è richiesta alcuna comunicazione per i
seguenti interventi selvicolturali:
a) ripuliture;
b) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.
Queste sono le normative Regionali ………il resto chiacchiere
.Elio



Elio Pacchiodo

 
Torna ai contenuti | Torna al menu